Squadra podistica e condominio

Ogni tanto mi capita…. L’altro giorno, un amico mi ha detto che tutti, specialmente quelli che difettano nelle relazioni interpersonali, dovrebbero vivere in un condominio. E aveva ragione. Infatti, lì per lì, sono rimasto un po’ basito, forse perché ho immediatamente pensato alla celebre scena della riunione di condominio di Fantozzi; però, trascorsi pochi istanti, ho dovuto convenire con lui. Non si può negare che in qualsiasi forma di associazionismo si debba per prima cosa sancire il carattere obbligatorio del comportamento etico e subito dopo prevedere gli strumenti per mantenerlo e consolidarlo. Una società podistica non fa’ eccezione, come ovviamente sancisce il CONI, l’organismo-madre di tutte le forme di associazionismo sportivo.

Andando quindi a rileggere i primi articoli del Codice di Comportamento del CONI, si nota:

Principi fondamentali – Premessa:

“Il presente Codice di comportamento sportivo specifica i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite.”

E senza voler troppo indulgere nella trascrizione, per non appesantire la lettura ai visitatori della pagina, possiamo senz’altro aggiungere che tutti questi soggetti (atleti, tecnici, dirigenti, eccetera eccetera) che operano nell’ambito della vita della squadra, “sono tenuti all’osservanza del Codice e la loro violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni:”

Ma vediamo cosa dice il Codice di Comportamento Fidal, nel caso ci fossero (ma non lo credo…) discrepanze. All’Art. 2, Definizioni, comma 3: “… Per ‘scorretto’ comportamento morale e civile si intende ogni violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione…”

Di seguito, all’Art. 3, comma 2, nel caso ci fossero ‘libere interpretazioni’, lo Stesso Codice chiarisce che: …”La prassi e la consuetudine non sono considerate delle fonti normative.” Cioè, detto in altri termini, se le riunioni di condominio “finissero quasi tutte a schifìo”…, non è mica detto che tale eventualità costituisca giurisprudenza…

Ma perché mi sono un po’ dilungato su questo argomento…? Forse, sono stato mosso da un caso personale? O comunque da una sincera preoccupazione che simili “eventi” non abbiano mai a manifestarsi? Nel fondo delle cose espresse, c’è sempre un po’ di verità… Ma, per fortuna, mi devo affrettare ad aggiungere che nella stragrande maggioranza delle squadre podistiche campane si respira una bellissima aria di partecipazione umana, che tanto fa’ bene all’intero movimento. Però, purtroppo, c’è sempre qualche eccezione. E meno male che l’eccezione conferma la regola!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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